Il Decreto flussi 2007. Finite le code agli uffici postali

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il Decreto sulla «programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2007», con il quale sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, 170.000 cittadini stranieri non comunitari.

Il decreto è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Pubblicazione che probabilmente avverrà nella seconda metà di novembre. La presentazione delle domande inizierà 15 giorni dopo la pubblicazione del decreto e sarà scaglionata a seconda delle categorie: a) per i lavoratori provenienti dai Paesi indicati all'articolo 2 dalla lettera a alla lettera q (qui di seguito riportate), dalle ore 8.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; b) per i lavoratori provenienti dai Paesi diversi da quelli indicati dall'articolo 2: 1) per il settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona, dalle ore 8.00 del diciottesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto,; 2) per tutti i restanti settori, dalle ore 8.00 del ventunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto.

La novità del decreto flusso sta nel fatto che non si faranno più code agli uffici postali, ma le richieste di assunzione si presenteranno via internet. Sarà possibile farsi assistere da associazioni di categoria e patronati.

Resta invariata invece la procedura che prevede il ritorno nel Paese di orgine per ritirare il visto di ingresso per lavoro.

Maggiori informazioni sulla compilazione del formulario via internet e sui requisiti necessari (reddito, casa, ecc.) verrano forniti nelle prossime settimane.
La ripartizione delle quote sarà la seguente:

  • a) 4.500 cittadini albanesi;
  • b) 1.000 cittadini algerini;
  • c) 3.000 cittadini del Bangladesh;
  • d) 8.000 cittadini egiziani;
  • e) 5.000 cittadini filippini;
  • f) 1.000 cittadini ghanesi;
  • g) 4.500 cittadini marocchini;
  • h) 6.500 cittadini moldavi;
  • i) 1.500 cittadini nigeriani;
  • l) 1.000 cittadini pakistani;
  • m) 1.000 cittadini senegalesi;
  • n) 100 cittadini somali;
  • o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka;
  • p) 4.000 cittadini tunisini;
  • q) 2.500 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.
  • r) i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero provenienti dai Paesi diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, così ripartiti:
    • I) 65.000 ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona;
    • II) 14.200 ingressi per il settore edile;
    • III) 1.000 ingressi per dirigenti o personale altamente qualificato;
    • IV) 500 ingressi per conducenti, muniti di patente europea, per il settore dell'autotrasporto e della movimentazione di merci;
    • V) 200 ingressi per il settore della pesca marittima;
    • VI) 30.000 ingressi per i restanti settori produttivi;
  • s) E’ autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
    • I) 3.000 permessi di soggiorno per studio;
    • II) 2.500 permessi di soggiorno per tirocinio;
    • III) 1.500 permessi di soggiorno per lavoro stagionale.
    • IV)1.500 ingressi ai cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato i programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  • t) 3.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle seguenti categorie: ricercatori, imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana, liberi professionisti, soci e amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati. Di questi 3.000, sono ammesse, sino a un massimo di 1.500 unità, le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo;
  • u) 500 unità, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay e Venezuela.

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