Lavoratori stranieri e iscrizione anagrafica: i documenti

 

Con una circolare n. 45 dello scorso 8 agosto, il Ministero dell’Interno ha precisato che l’iscrizione anagrafica del cittadino comunitario che esercita un’attività lavorativa prescinde dalla durata del contratto di lavoro. In caso di lavoro autonomo, sarà sufficiente il certificato d’iscrizione alla Camera di commercio, ovvero l’attestazione di attribuzione di partita IVA da parte dell’Agenzia delle entrate.

Con una circolare dello scorso 8 agosto, il Ministero dell’Interno ha precisato che l’iscrizione anagrafica del cittadino comunitario che esercita un’attività lavorativa prescinde dalla durata del contratto di lavoro. I documenti idonei a dimostrare la qualità di lavoratore subordinato possono essere: l’ultima busta paga o la ricevuta di versamento di contributi all’INPS, ovvero, alternativamente, il contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, oppure la comunicazione di assunzione al CIP (Centro per l’impiego) o la ricevuta di denuncia all’INPS del rapporto di lavoro, ovvero la preventiva comunicazione all’INAIL dello stesso. I cittadini dei Paesi neocomunitari dovranno inoltre esibire il nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’immigrazione nei settori diversi dai seguenti: agricolo e turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, lavoro stagionale. Il nulla osta non andrà richiesto a coloro che al gennaio 2007 erano già regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

In caso di lavoro autonomo, sarà sufficiente il certificato d’iscrizione alla Camera di commercio, ovvero l’attestazione di attribuzione di partita IVA da parte dell’Agenzia delle entrate. Per quanto riguarda l’esercizio di libere professioni sarà necessaria la dimostrazione dell’iscrizione all’albo del relativo ordine professionale.

Il diritto di soggiorno riguarda anche il lavoratore comunitario distaccato. Per l’iscrizione anagrafica occorrerà acquisire la dichiarazione della filiale italiana della casa madre La circolare fa inoltre un’importante precisazione in merito ai cittadini comunitari che, sulla base della circolare n. 38/2006, hanno avviato la procedura di iscrizione all’anagrafe prima dell’11 aprile 2007 senza esibire la Carta di soggiorno, se non ancora in possesso di tale titolo. Questi cittadini dovranno recarsi all’Ufficio d’anagrafe con la ricevuta della domanda di Carta di soggiorno ed autodichiarare il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 30/2007, come già indicato nel punto 8 della circolare del Ministero dell’interno n. 19/2007. Qualora tali soggetti non abbiano fatto richiesta di Carta di soggiorno, dovranno produrre la documentazione indicata sempre dal decreto legislativo n. 30/2007. Infine la circolare contiene i seguenti allegati:

  • il modello del certificato che viene rilasciati dall’anagrafe al momento della domanda di iscrizione
  • il modello del certificato che viene rilasciato al momento dell’avvenuta iscrizione
  • il modello di attestato di diritto al soggiorno permanente per chi ha già maturato i 5 anni di residenza
  • la dichiarazione sostitutiva finalizzata alla dichiarazione della disponibilità economica di cui all’art. 9, c. 3, lett. b) e c)

 

© baobabroma.org 2002-2008