Lavoro e famiglia, le novità per rumeni e bulgari
Per i cittadini rumeni e bulgari, diventati comunitari dal 1° gennaio
2007, non si applicano più applicazione le disposizioni
sull'ingresso ed il soggiorno contenute del Testo Unico sull'immigrazione
ma quelle in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea. Con la Circolare congiunta
del Ministero dell'Interno e delle Solidarietà sociali n.
3 del 03 gennaio 2007 sono state disciplinate le procedure riguardanti
il ricongiungimento familiare e l'accesso al lavoro subordinato
per questi cittadini.
Famiglia
Per i cittadini indicati in oggetto, non é più necessario
richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare per i propri
congiunti e nemmeno il visto di ingresso per motivi familiari.
Pertanto le pratiche di ricongiungimento familiare già presentate
allo Sportello Unico per l'Immigrazione da cittadini rumeni e bulgari
a favore dei propri familiari si intendono archiviate. L'ingresso
di familiari extracomunitari di cittadini rumeni e bulgari viene
disciplinato dal DPR 54/2002 e successive modifiche ed integrazioni
attraverso la richiesta di un visto di ingresso alla rappresentanza
diplomatico-consolare italiana, senza il preventivo rilascio del
nulla osta dello Sportello Unico per l'Immigrazione.
Lavoro: Decreto
Flussi, nuove assunzioni e richieste
Le richieste di nulla osta al lavoro presentate nell'ambito dei
decreti di programmazione dei flussi di ingresso per i lavoratori
extracomunitari per l'anno 2006 per i seguenti settori: agricolo
e turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla
persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato,
nonché per lavoro stagionale devono ritenersi archiviate.
I datori di lavoro che intendano procedere all'assunzione di lavoratori
rumeni e bulgari che rientrano nelle predette tipologie di lavoro
dovranno, pertanto, rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa
vigente in materia di lavoro effettuando le ordinarie comunicazioni
ai Centri per l'Impiego ed ai competenti Enti previdenziali ed
assistenziali. I lavoratori neocomunitari dovranno richiedere la
carta di soggiorno alla Questura competente, direttamente o tramite
gli uffici postali.
Le richieste di nulla osta al lavoro già presentate
agli Sportelli Unici per l'Immigrazione che non rientrano nelle
tipologie di lavoro sopra indicate verranno automaticamente trasferite
dal sistema telematico dello Sportello Unico nella procedura prevista
per la gestione dei lavoratori neocomunitari.
Ai datori di lavoro
verrà rilasciato il nulla osta al lavoro
senza procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Leggi il testo
della Circolare congiunta del Ministero dell'Interno
e delle Solidarietà sociali n. 3 del 03 gennaio 2007.