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Anche per i diritti previdenziali il cedolino vale come permesso di soggiorno
Con il recente messaggio Inps n. 27641 del 16 ottobre 2006, è stato
precisato che vale anche ai fini previdenziali il principio secondo
cui il mancato rispetto del termine di 20
giorni necessario all'Amministrazione
per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di
soggiorno non incide sulla piena legittimità del
soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi. A seguito
della menzionata precisazione dell'Inps, qualora un cittadino straniero
in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno instauri un nuovo
rapporto con un altro datore di lavoro, per
l'iscrizione assicurativa è sufficiente
la presentazione da parte del lavoratore straniero del cedolino
attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. Leggi il testo del messaggio Inps
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