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Condizione di estrema povertà e ordine di allontanamento
Con la recente sentenza n. 30774/2006, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che è "giustificato" il comportamento dell'immigrato extracomunitario clandestino che, per mancanza di soldi, non rientra in patria dopo aver ricevuto dal questore l'ordine di allontanamento dal territorio italiano in quanto trovato senza i documenti di soggiorno in regola. Questa sentenza rappresenta un'ulteriore segnale che spinge nella direzione di un ripensamento generale delle politiche sull'immigrazione in Italia. Nella sentenza 30774/2006, la Suprema Corte richiama la sentenza numero 5 del 2004 della Corte Costituzionale in base alla quale la causa giustificativa del mancato allontanamento "non può essere costituita dal mero disagio economico di regola sottostante al fenomeno migratorio, ma ben può essere integrata da una condizione di assoluta impossidenza dello straniero, che non gli consenta di recarsi nel termine alla frontiera (in particolare aerea o marittima) e di acquistare il biglietto di viaggio". Nel caso esaminato, la Cassazione ha giudicato corretto il ragionamento probatorio condotto dal Tribunale di Roma, che aveva ritenuto riscontrate dalle dichiarazioni dell'imputata le accertate condizioni di estrema precarietà abitativa, che dimostravano, legittimamente, le estreme difficoltà economiche della donna, tali da renderle impossibile il rimpatrio. Quest'ultimo pronunciamento della Cassazione rappresenta un passaggio importante e di sicuro impatto giurisprudenziale, perché respinge le argomentazioni contenute in un ricorso della Procura della Corte di Appello di Roma che, in linea con lo spirito autentico della Bossi-Fini, tendeva a riabilitare questa fattispecie penale che rappresenta un tentativo di introdurre sotto mentite spoglie il reato di clandestinità. Questa sentenza della Cassazione rappresenta un'ulteriore segnale che spinge nella direzione di un ripensamento generale delle politiche sull'immigrazione in Italia.
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