La ricevuta vale come permesso di soggiorno

 

Il permesso di soggiorno in scadenza resta valido fino all'ottenimento del rinnovo. Lo ha stabilito una direttiva del Ministero dell'Interno, secondo la quale gli immigrati in attesa della conclusione delle pratiche di rinnovo del permesso di soggiorno possono contare sulla piena legittimità del soggiorno e continuare a godere dei diritti ad esso connessi.

Gli immigrati in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, “nel periodo necessario all'amministrazione per portare a termine le procedure di rinnovo”, possono contare sulla piena legittimità del soggiorno purché la domanda sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno stesso o entro sessanta giorni; sia stata verificata la completezza della documentazione; sia stata rilasciata dall'ufficio la relativa ricevuta.
Gli effetti dei diritti esercitati, specifica la direttiva del Viminale, cessano in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso.
Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno scaduto e della ricevuta di presentazione, può lasciare il nostro paese e farvi regolare rientro, “alle condizioni piu' volte reiterate con le circolari del Dipartimento di Pubblica Sicurezza”.
Restano, invece, le limitazioni e le condizioni per la circolazione nell'ambito dell'area Schengen, regolate dalla disciplina internazionale.

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