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Se il Tribunale per i minorenni autorizza il genitore anche a svolgere attività lavorativa ex art. 31 c. 3 D.Lgs 286/’98
Il Tribunale per i Minorenni, nell'autorizzare l'ingresso in Italia del familiare di un minore per gravi motivi afferenti lo stato fisico, la salute o l'età del minore medesimo (art. 31 c. 3 D. Lgs 286/1998), può anche autorizzare il parente a svolgere attività lavorativa, in deroga sia alle norme del T.U. Immigrazione sia alla normativa regolamentare . La Questura, in questi casi, deve rilasciare un permesso per motivi familiari (che consente di svolgere attività lavorativa) e non un permesso per cure mediche. Il Tribunale per i Minorenni, nell'autorizzare l'ingresso in Italia del familiare di un minore per gravi motivi afferenti lo stato fisico, la salute o l'età del minore medesimo (art. 31 c. 3 D. Lgs 286/1998), può anche autorizzare il parente a svolgere attività lavorativa, in deroga sia alle norme del T.U. Immigrazione sia alla normativa regolamentare. Secondo la dottrina più autorevole, in questi casi, non deve ritenersi applicabile l'art. 11 comma c-quinquies del Regolamento di attuazione (D.P.R. 394/1999, come modificato dal D.P.R. 334/2004), secondo il quale al genitore del minore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 31, comma 3 del Testo Unico andrebbe rilasciato un permesso di soggiorno per cure mediche (che non consente di svolgere attività lavorativa). La Questura , dunque, non può discostarsi dal provvedimento del T. M. (che qui prevale sulle norme del T.U. e sulle norme regolamentari), rilasciando un semplice permesso per cure mediche, ma deve rilasciare un permesso per motivi familiari (che consente attività lavorativa). Pertanto, nell'ipotesi di diniego del rilascio di un tale permesso, ci si può rivolgere al Tribunale Ordinario (competente ex art. 30 c. 6 D. Lgs. 286/1998) per impugnare il provvedimento della Questura e chiedere la disapplicazione dell'art. 11 comma c-quinquies del Regolamento di attuazione (D.P.R. 394/1999, come modificato dal D.P.R. 334/2004). Avv. Fabio De Tommasi
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