|
|
La P.A. deve invitare lo straniero a integrare la documentazione mancante
La Pubblica Amministrazione non può decidere sulle istanze presentate se prima non ha verificato la completezza dei documenti, invitando lo straniero all'integrazione di quelli mancanti. Lo ha stabilito recentemente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, accogliendo il ricorso proposto da una cittadina straniera contro il Ministero dell'Interno che aveva respinto la sua richiesta di naturalizzazione per la mancanza del certificato originale di nascita nella documentazione allegata alla domanda. Prima di prendere una decisione sulle istanze, la Pubblica Amministrazione deve invitare le persone interessate ad integrare la documentazione se quest'ultima risulta carente di qualche documento ritenuto necessario. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sez. Prima Ter, accogliendo il ricorso proposto da una cittadina straniera contro il Ministero dell'Interno che aveva respinto la sua richiesta di naturalizzazione per la mancanza del certificato originale di nascita nella documentazione allegata alla domanda.
Di seguito il testo della sentenza TAR LAZIO Sez. I^ Ter n . 969/2006 (trascrizione non ufficiale) IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO ROMA SEZ. I TER nelle persone dei signori Luigi Tosti PRESIDENTE Franco De Bernardi COMPONENTE, estensore Maria Ada Russo COMPONENTE ha pronunciato – ai sensi dell'art.9, 1° comma, della legge 205/20000 – la seguente SENTENZA sul ricorso n.9899/2005 R.G.R., proposto dalla signora S. M., elettivamente domiciliata in Roma, viale Gorizia n.14, presso gli avv.ti Augusto Sinagra e Anna Lucia Valvo, che la rappresentano e difendono per mandato; - ricorrente - contro il Ministero dell'Interno, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12, presso l'avv. Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende "ex lege"; - resistente - per l'annullamento del provvedimento n.K10C/144928 del 10.5.2005, con il quale è stata dichiarata inammissibile la sua istanza volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della p.a.; Visti gli atti tutti della causa; Uditi, alla Camera di Consiglio del 26.1.2006 (relatore il dott. Franco De Bernardi), i difensori delle parti (come da apposito verbale); Ritenuto e considerato quanto segue: FATTO e DIRITTO Deducendo – oltre che eccesso di potere sotto svariati profili – violazione della legge 5.2.'92 n.91 [1] e del D.P.R. 12.10.'93 n.572 [2] , la cittadina iraniana S. M. ha impugnato – con contestuale richiesta di tutela cautelare – il decreto n."K10C/144928" del 10.5.2005 con cui il responsabile della competente struttura centrale del Ministero dell'Interno (rilevato che "la documentazione di parte…risulta carente del certificato di nascita originale") ha dichiarato inammissibile la sua istanza di "naturalizzazione". Nella Camera di Consiglio del 26.1.2006 (data in cui la causa è stata introitata per la delibazione della proposta domanda incidentale di sospensione), il Collegio ritiene che vi siano i presupposti per poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata. A conferma di quanto già evidenziato in precedenti analoghe occasioni (cfr., sul punto, T.A.R. Lazio, I^ ter, ord. n.6818/05), non si può (infatti) che ribadire che – prima di assumere determinazioni del genere considerato – l'Autorità procedente dovrebbe comunque invitare gli interessati ad integrare la documentazione ritenuta carente (o a procedere, se del caso, alla relativa regolarizzazione). Il mancato rispetto di questo fondamentale principio di buona amministrazione: codificato, del resto (per quel che concerne lo specifico settore d'intervento), dall'art.2, n.2, del D.P.R. 18.4.'94 n.362 [3] è di per sé tale da determinare l'illegittimità del provvedimento impugnato (frutto di un ingiustificato ed antistorico rigorismo formale) e da indurre conseguentemente il Collegio (che ravvisa, in ogni caso, giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite) a disporne la definitiva caducazione. P. Q. M. IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEZIONE I TER - accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento costituentene oggetto; - compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa, di cui sono fatte salve le ulteriori determinazioni. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 26.1.2006. Luigi Tosti PRESIDENTE Franco De Bernardi ESTENSORE Depositata in Segreteria il 9 febbraio 2006
|