Il diniego dello status di rifugiato e la permanenza sul territorio nazionale

 

Lo straniero al quale non sia stato riconosciuto lo status di rifugiato né dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato (che decide in prima istanza sull’applicazione dell’asilo) né dalla Commissione Nazionale per il diritto d’asilo (l’organo di seconda istanza), può proporre ricorso giurisdizionale al giudice del Tribunale, qualora siano sopravvenuti fatti determinanti.

La proposizione del ricorso giurisdizionale, tuttavia, non sospende il decreto di espulsione.

Cosa fare per evitare temporaneamente l’espulsione?

Tutti i richiedenti asilo che hanno ricevuto il diniego e che hanno proposto il ricorso giurisdizionale possono chiedere al Prefetto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 303/2004, di essere autorizzati a permanere sul territorio nazionale (nel Centro di permanenza temporanea e assistenza) fino alla data di decisione del ricorso da parte del Tribunale.

Secondo autorevole dottrina, di tale facoltà può avvalersi anche il richiedente asilo che ha ricevuto il diniego in base alla vecchia procedura (precedente al D.P.R. 303/2004), purché il provvedimento sia stato a lui notificato successivamente alla data del 6/1/2005.

avv. Fabio De Tommasi

 

 

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