Pubblichiamo una circolare di chiarimento
del Ministero degli Interni su 3 casi particolari che
si possono verificare durante la procedura di regolarizzazione:
- morte o licenziamento
- ritardi di presentazione della domanda
- stranieri non regolarizzati
Il primo caso preso in
considerazione riguarda il
"mancato perfezionamento della procedura di regolarizzazione
per motivi dipendenti dal datore di lavoro (morte, licenziamento
etc.)".
Se il rapporto di lavoro finisce prima della regolarizzazione,
la domanda viene archiviata e la Questura rilascia al
lavoratore un permesso per attesa occupazione della
durata di sei mesi.
La circolare parla solo di motivi dipendenti dal datore
di lavoro, come il licenziamento, la morte, o altri
casi, non meglio specificati, compresi nell'"etc.".
Rimane comunque aperta la questione riguardo ai lavoratori
extracomunitari che presentano le dimissioni.
Il secondo caso è
quello della "presentazione
della domanda di regolarizzazione dopo l'11 novembre
2002 in presenza di versamento del contributo forfetario
effettuato nei termini".
Ci sono datori di lavoro che, pur avendo versato alle
Poste il contributo forfetario entro l'11 novembre,
non hanno presentato entro lo stesso termine la domanda
di regolarizzazione.
Questi datori di lavoro possono presentare la domanda
direttamente alle Prefetture che, valutando caso per
caso, decideranno se accettarla o no.
Saranno le Prefetture stesse ad inviare le domande accettate
al centro servizi delle Poste dove inizierà il
normale iter previsto dalla regolarizzazione.
Intanto, le Prefetture rilasceranno un attestato con
il nome del lavoratore per cui si chiede la regolarizzazione
che avrà lo stesso valore del cedolino che ha
ricevuto chi ha presentato la domanda alle Poste.
L'ultimo caso preso in
considerazione dal Ministero riguarda l' "esecuzione
del provvedimento di espulsione di stranieri che non
possono essere regolarizzati".
Se, durante un controllo, la Questura accerta che un
extracomunitario non può essere regolarizzato,
può procedere immediatamente all'espulsione,
nonostante il cedolino delle Poste o l'attestato rilasciato
della Prefettura di cui sopra.
La Questura comunicherà quindi l'avvenuta espulsione
alla Prefettura che sta esaminando la domanda di regolarizzazione
e questa, a sua volta, notificherà al datore
di lavoro che la domanda è stata respinta.
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